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ANCE Macerata supporta le imprese nella verifica dei cantieri interessati dalle nuove regole sui termini di esecuzione introdotte dalle Ordinanze n. 272/2026 e n. 284/2026
Scade il 30 settembre 2026 il termine per richiedere l’applicazione delle disposizioni di maggior favore introdotte dall’Ordinanza n. 272/2026 sui tempi di esecuzione dei lavori della ricostruzione.
In vista della scadenza, ANCE Macerata ha attivato per le imprese associate ad ANCE Macerata e Confindustria Macerata un servizio di verifica dei contratti di appalto, con l’obiettivo di individuare i cantieri per i quali possa risultare conveniente aderire alla nuova disciplina.
La valutazione richiede un confronto tra i termini previsti dalle regole precedenti e quelli introdotti dall’Ordinanza n. 272/2026, successivamente modificata dall’Ordinanza n. 284/2026.
Quali cantieri sono interessati
La possibilità di aderire riguarda gli interventi già decretati e con termini di ultimazione non ancora scaduti alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza n. 272/2026.
Ai fini delle verifiche, ANCE Macerata assume cautelativamente l’8 maggio 2026 come data di entrata in vigore dell’Ordinanza.
L’adesione, qualora più favorevole, comporta l’adeguamento dei contratti già stipulati alle disposizioni degli articoli 59 e 59-bis del TURP.
Per orientare le imprese tra le diverse casistiche, ANCE Macerata ha inoltre predisposto due mappe operative: una dedicata ai decreti già rilasciati alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza n. 272/2026 e una ai decreti successivi.
I nuovi termini di esecuzione
Il nuovo articolo 59 del TURP prevede l’avvio dei lavori entro 3 mesi dalla concessione del contributo.
L’ultimazione deve avvenire entro:
- 18 mesi dall’avvio per gli interventi di ripristino con rafforzamento locale;
- 36 mesi per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione;
- 48 mesi per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro.
In assenza della comunicazione di inizio lavori, il termine decorre dal primo giorno successivo alla scadenza dei tre mesi previsti per l’avvio.
Il Direttore dei lavori può inoltre prorogare o sospendere i termini, per giustificati motivi, fino a un massimo di 6 mesi. In caso di varianti sostanziali non vengono conteggiati i tempi utilizzati dall’USR per l’istruttoria.
Le penalizzazioni in caso di ritardo
L’adesione alla nuova disciplina deve essere valutata caso per caso, anche alla luce delle conseguenze previste dall’articolo 59-bis.
In caso di superamento dei termini, il compenso dell’impresa viene ridotto dello 0,5% per ogni mese di ritardo nei primi 6 mesi e dell’1% per ogni mese nei successivi 6 mesi.
Le decurtazioni restano a carico dell’impresa responsabile del ritardo, così come i costi di cantiere contabilizzati dopo la scadenza. La disciplina si applica, nei rispettivi casi di responsabilità, anche alla Direzione lavori e alle prestazioni professionali coinvolte nella fase esecutiva.
Una volta esaurito anche il periodo previsto dall’articolo 59-bis, possono seguire la diffida ad adempiere e, nei casi previsti, la revoca totale o parziale e la decadenza dal contributo.
Verifica dei contratti entro il 30 settembre
Per i cantieri già decretati, l’adesione alle nuove regole non è automaticamente vantaggiosa. Le imprese devono quindi confrontare il termine previsto dalla disciplina precedente con quello derivante dalle nuove disposizioni.
Se la nuova disciplina risulta più favorevole, la richiesta deve essere presentata all’USR territorialmente competente entro il 30 settembre 2026.
L’adesione richiede anche un addendum al contratto di appalto già stipulato. Sul sito del Commissario Straordinario è disponibile lo schema tipo aggiornato al 12 agosto 2026.
Il servizio di check di ANCE Macerata è riservato alle imprese associate ad ANCE Macerata e Confindustria Macerata. Per le verifiche, lo staff può avvalersi anche del supporto del Prof. Francesco Rizzo, ordinario di Diritto Civile dell’Università di Camerino, e del Dott. Daniele Basile, commercialista esperto di fiscalità edilizia e Superbonus 110%.

